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COVID-19: pubblicato un nuovo aggiornamento del protocollo di sicurezza dei lavoratori
E’ stata pubblicata venerdì 24 aprile la nuova versione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020.



L’aggiornamento tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “Protocollo condiviso”, aggiunge nuove disposizioni di cui ve ne anticipiamo solo alcune:

  • La sospensione delle attività in carenza di sicurezza: la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e la mancata garanzia di adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

  • In tema di informazione: l’azienda deve fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

  • Il rientro in azienda per chi si è ammalato: è richiesta ora una certificazione della negativizzazione del tampone.

  • Per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti: nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

  • DPI (dispositivi di protezione individuale. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Anche nel caso di gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

  • Organizzazione degli spazi di lavoro: è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.Ad esempio, nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. O ancora, si può valutare il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

  • Medico Competente: potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi); alla ripresa delle attività, è opportuno che venga coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.


Scarica il testo aggiornato del Protocollo condiviso di regolamentazione, in pdf:
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